LA RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE, NELLA FASE DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL CONDOMINIO.

Prima di eseguire dei lavori in casa, bisognerebbe avere le idee chiare sulla responsabilità del COMMITTENTE nei lavori edili. Ma di chi stiamo parlando esattamente? Si tratta della persona che ordina un lavoro, ad esempio la ristrutturazione di casa oppure un intervento sull’immobile per migliorarne l’efficienza energetica.  E’ importante sapere su chi possa ricadere la sicurezza del cantiere considerando che vi sono pesanti responsabilità, civili ma anche penali a cui per legge si va incontro.

Dette responsabilità sono ben illustrate dal Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche (anche noto come “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA”), il quale tende alla eliminazione o alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori in genere.

Questo decreto legge riguarda anche i cantieri edili ed evidenzia la figura del COMMITTENTE in quanto, essendo soggetto influente nelle scelte e nell’aspetto economico dell’intervento, potrebbe condizionare evidentemente la vita del cantiere.

Il decreto legislativo n°81/2008 e s.m.i., va applicato ogni qualvolta si programmi l’esecuzione di un’opera edile o di ingegneria civile.

Alcuni esempi di piccoli o grandi ristrutturazioni edilizie:

  • ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante;
  • tinteggiatura interna o esterna di alloggio o di un fabbricato;
  • rifacimento manto di copertura;
  • manutenzione o sostituzione di pluviali o di grondaie;
  • rifacimento di un bagno;
  • pavimentazione del giardino o realizzazione di recinzione;
  •  manutenzione o sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato;
  •  realizzazione reti tecnologiche – acqua, gas, fognatura, della casa.

Il COMMITTENTE viene definito dal DLGS n°81/2008, come “…soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …”
Assume automaticamente la funzione di committente chi, ad esempio riveste il ruolo di proprietario di una villetta ed affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna; oppure da locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno; da amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri; da titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale; da proprietàrio di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa.

E’ il COMMITTENTE che sottoscrive il contratto d’appalto con l’impresa e che quindi sostiene il costo dei lavori e costituisce il soggetto destinatario dell’opera, ed è sempre il COMMITTENTE che si deve occupare di quanto accade in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza delle persone che operano all’interno. Il COMMITTENTE a tale riguardo ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla legislazione vigente.

Il COMMITTENTE deve assolvere alcuni obblighi sia durante la progettazione che durante l’esecuzione dell’opera.DUVRI : Cos'è e chi lo redige / SICUREZZA SCANAVINO / Studio Scanavino / Qualità, Sicurezza e Ambiente / Orbassano, Torino All’avvio della progettazione, il COMMITTENTE, valutata l’eventuale presenza di due o più imprese per l’esecuzione dei lavori, deve designare IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

Che succede se non lo fa? Arresto da 3 a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

Il coordinatore deve essere in possesso di un adeguato titolo di studio (geometra, perito industriale, ingegnere, architetto, dottore forestale, geologo, ecc.) e di una specifica abilitazione che si fonda sull’esperienza e sul superamento di un percorso formativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia, oltre ad un aggiornamento periodico obbligatorio.
Il COMMITTENTE deve accertare tali requisiti. Il coordinatore affianca il COMMITTENTE durante l’intera fase di progettazione elaborando un progetto della sicurezza dell’opera – il Piano di Sicurezza e di Coordinamento – ed un fascicolo per le future manutenzioni – il Fascicolo Tecnico – nonché durante l’esecuzione dell’opera, che gli consente di verificare l’applicazione delle procedure di sicurezza programmate a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Il progetto della sicurezza elaborato dal coordinatore non è solo un’analisi dei rischi dell’opera e del cantiere, ma anche un insieme di disposizioni che impongono alle imprese esecutrici l’adozione di misure di prevenzione e protezione a favore degli operai, che vanno conosciute per tempo.

Per questo motivo il COMMITTENTE deve comunicare IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO a tutte le Imprese invitate a presentare l’offerta.  Spetterà quindi alle imprese prendere atto, nella formulazione del prezzo, del peso delle scelte e delle prescrizioni fissate dal coordinatore, nonché dei corrispondenti oneri di sicurezza.

Cosa succede se non lo fa? Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800

La figura del coordinatore è quindi molto importante nella gestione complessiva del cantiere e perciò il COMMITTENTE deve comunicare alle Imprese esecutrici il nominativo del coordinatore in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere.

Proprio per la sua responsabilità di programmatore e controllore della sicurezza, la figura del coordinatore va quindi notificata ai soggetti esecutori e resa pubblica agli stessi organi di vigilanza e ai terzi anche con il cartello di cantiere.

Cosa succede se non lo fa? Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800

Riassumendo il COMMITTENTE deve:

  • controllare che il coordinatore alla sicurezza abbia un’adeguata copertura  assicurativa proporzionale ai lavori che devono essere eseguiti e che sia in regolare copertura. Anche su questo punto, noi di AgenziAssicurazioni.it siamo a disposizione del COMMITTENTE per effettuare le dovute verifiche;
  • verificare che il coordinatore alla sicurezza adempia ai suoi obblighi correttamente;
  • rediga il piano di sicurezza e coordinamento, il fascicolo tecnico e controlli le condizioni di salute e sicurezza in cui è mantenuto il cantiere.

Il coordinatore garantisce infatti il COMMITTENTE nella misura in cui esercita correttamente le sue funzioni. Pertanto il COMMITTENTE deve esercitare un controllo sul suo operato, anche analizzando i
documenti prodotti e controllando la sua presenza in cantiere durante il periodo di cantiere. Per queste ragioni la figura del Coordinatore non va scelta su basi speculative, bensì per la competenza e la serietà professionale.

Cosa succede se non lo fa? Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800

Il COMMITTENTE deve verificare la tutela dei lavoratori che frequentano il “suo” cantiere. Si tratta di un obbligo generale che egli deve assumere rispetto all’opera che si va a definire con la progettazione.
Deve infatti orientare la progettazione verso scelte tecniche che escludano rischi per i lavoratori, sia nell’organizzazione del cantiere, sia nell’esecuzione dell’opera stessa.

La stipula di un contratto d’appalto [vedi contratto di appalto standard] con l’impresa o di un contratto d’opera con un lavoratore autonomo non è solo il frutto di una offerta economicamente vantaggiosa, ma prima di tutto il risultato di un basilare accertamento delle capacità organizzative, degli uomini, dei mezzi e le attrezzature necessari per eseguire l’opera che si sta per commissionare.

Per queste regioni il COMMITTENTE deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle Imprese  e questa verifica precede la chiusura del contratto e viene effettuata principalmente attraverso il controllo
della seguente documentazione:

  • una dichiarazione con il nominativo dei soggetti dell’impresa affidataria, con le specifiche mansioni, incaricati all’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza sui lavori assegnati;
  • la copia della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso gli Operai (RCO) con la quietanza in corso di validità, Anche su questo punto, noi di AgenziAssicurazioni.it siamo a disposizione del COMMITTENTE per effettuare le dovute verifiche;
  • una recente visura della Camera di Commercio;
  • il documento che attesta il regolare versamento dei contributi assicurativi a favore degli operai ovvero il D.U.R.C.;
  • il documento di valutazione dei rischi dell’impresa ovvero il D.V.R. o per imprese con meno di 10 addetti con un’ autocertificazione;
  • una dichiarazione del datore di lavoro che l’impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione dell’attività per fatti collegabili a violazioni in materia di sicurezza o di impiego di lavoro irregolare;
  • una dichiarazione ove si attesta che le macchine, attrezzature e opere provvisionali sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  •  l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione agli operai.

Il COMMITTENTE può farsi sostituire ma il passaggio dei poteri è una fase delicata che va gestita con attenzione.
Si ritiene che l’incarico, o delega, debba essere effettuato fino dal momento dell’incarico del progettista dell’opera e osservi i seguenti caratteri essenziali:
-che risulti da un atto scritto con data certa;
-che il responsabile dei lavori sia in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza nel campo specifico – ad esempio è possibile attribuire la funzione di responsabile dei lavori a quella del progettista e direttore dei lavori dell’opera;

-che al responsabile dei lavori vengano descritti e trasferiti i poteri di organizzazione, gestione, controllo previsti a carico del committente ed i corrispondenti poteri di spesa;

Ma, ribadisce l’art. 93, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che: “…Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori…” quindi compiti e responsabilità vanno chiaramente individuati.

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Alberto Duranti – Intermediario assicurativo

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